La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 27, con cinque articolate ordinanze depositate oggi 27 giugno 2023 (nn. 2436-2440) in altrettanti giudizi patrocinati dal nostro Studio ha condiviso le censure di costituzionalità sollevate in relazione all’art. 37 del d.l. n. 21/2022 (https://www.fiscalitadellenergia.it/category/speciale-contributo-extraprofitti/) per plurimi profili di violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, tra cui: genericità, indeterminatezza e irragionevolezza del presupposto, inidoneità della disciplina del Contributo a intercettare gli asseriti sovraprofitti come provato anche dalla distanza del Contributo da altri modelli di corretta tassazione di tali utili, portata discriminatoria del Contributo, interna o esterna al mercato energetico. In estrema sintesi:
1. o l’intenzione del legislatore in realtà non sarebbe quella di indirizzare il contributo sui “sovraprofitti” delle imprese energetiche, ed allora risulterebbe confermata la più totale mancanza di ragioni giustificative del contributo, in violazione delle norme costituzionali di cui sopra;
2. oppure – e in subordine logico – il contributo sarebbe ipoteticamente inteso a colpire proprio i sovraprofitti, ma in tale caso esso si dimostrerebbe di fatto completamente inadeguato allo scopo, perché articolato in previsioni del tutto inidonee ad incidere selettivamente su tali grandezze economiche e su chi ne è eventualmente titolare, con l’inevitabile conseguenza della più totale discriminatorietà ed irragionevolezza dell’intervento normativo, ancora in violazione delle norme costituzionali indicate.
La CGT 1° ha riportato e fatto proprie pressoché integralmente le argomentazioni delle ricorrenti. Le ordinanze motivano la rimessione alla Corte Costituzione della questione di legittimità costituzionale anche in base al sospetto contrasto del Contributo con l’art. 1 del Primo Protocollo Cedu e, per esso, dell’art. 117 Cost., che impone al legislatore di operare nel rispetto degli obblighi internazionali. Il Contributo determina una limitazione della tutela proprietaria nel godimento dei beni della medesima, risolvendosi in una contribuzione in denaro che determina l’erosione, nel caso di specie, di quasi il 40% del risultato utile ante imposte risultante dall’ultimo bilancio. Alla luce della giurisprudenza della CEDU tale limitazione non è giustificata sulla base di una delle eccezioni ammesse dal secondo paragrafo dell’art. 1, con particolare riferimento alla seconda eccezione, che legittima le privazioni della tutela proprietaria volte ad “assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.