Con la sentenza depositata ieri, ad esito di un giudizio patrocinato dal nostro Studio, la Corte di cassazione si è occupata, per la prima volta, della responsabilità ai fini IVA di una SGR per le obbligazioni di un fondo immobiliare estinto prima della notifica dell’atto impositivo ed ha escluso la legittimità di pretese impositive azionate nei confronti dell’ente di gestione, ma riferibili a debiti del fondo.
Pur confermando gli arresti giurisprudenziali precedenti che hanno negato la soggettività giuridica (anche tributaria) dei fondi comuni d’investimento, la Corte di cassazione ha correttamente riconosciuto la separazione patrimoniale tra SGR e fondi, affermando che la prima – potendo rispondere unicamente nei limiti del patrimonio del fondo – non può essere considerata responsabile solidale o sussidiaria degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto.
Al di là delle peculiarità del caso concreto, sarà interessante osservare come detta pronuncia potrà essere valorizzata in tutti quei casi in cui si verifica un subentro di SGR, essendo stato precisato dai Supremi Giudici che, in caso di cessazione del rapporto gestorio (per estinzione, ma probabilmente anche per sostituzione di SGR), non può configurarsi una responsabilità della società di gestione rispetto al fondo stesso.