Il contributo di Giovanni Panzera da Empoli (pubblicato in Tax News, supplemento della Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, https://www.taxnews.it/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=833) affronta la questione dell’individuazione del “beneficiario effettivo” degli interessi, ai fini dell’esenzione da ritenuta ex art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973, nell’ipotesi di cessione del credito da cui scaturiscono detti interessi operata a scopo di garanzia dal creditore non residente.
L’analisi civilistica della cessione in garanzia – caratterizzata da un effetto traslativo immediato del credito ma “condizionato” e da un obbligo di sua retrocessione in caso di adempimento – e il correlato trattamento contabile dimostrano che in questa fattispecie non è replicabile lo schema tipico della scissione tra titolarità fiscale del reddito (presupposto dell’applicazione della ritenuta) e beneficiario effettivo. Il medesimo contratto non può infatti essere contemporaneamente fonte del trasferimento della titolarità del reddito al cessionario e fonte dell’obbligo del cedente di ritrasferire detto reddito (configurazione tipica della beneficial ownership).
Su tali basi, il contributo svolge una critica alla ris. n. 88/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, la quale – nella misura in cui ammette che il cessionario in garanzia sia beneficiario effettivo pur restando il cedente titolare del credito – incorre in un’interpretatio abrogans dell’art. 26-quater, comma 4, lett. c) del d.P.R. n. 600/1973.

