LA CESSIONE DEL CREDITO A SCOPO DI GARANZIA NON RILEVA PER INDIVIDUARE IL MERO “BENEFICIARIO EFFETTIVO” DEGLI INTERESSI

Il contributo di Giovanni Panzera da Empoli (pubblicato in Tax News, supplemento della Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, https://www.taxnews.it/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=833) affronta la questione dell’individuazione del “beneficiario effettivo” degli interessi, ai fini dell’esenzione da ritenuta ex art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973, nell’ipotesi di cessione del credito da cui scaturiscono detti interessi operata a scopo di garanzia dal creditore non residente.

L’analisi civilistica della cessione in garanzia – caratterizzata da un effetto traslativo immediato del credito ma “condizionato” e da un obbligo di sua retrocessione in caso di adempimento – e il correlato trattamento contabile dimostrano che in questa fattispecie non è replicabile lo schema tipico della scissione tra titolarità fiscale del reddito (presupposto dell’applicazione della ritenuta) e beneficiario effettivo. Il medesimo contratto non può infatti essere contemporaneamente fonte del trasferimento della titolarità del reddito al cessionario e fonte dell’obbligo del cedente di ritrasferire detto reddito (configurazione tipica della beneficial ownership).

Su tali basi, il contributo svolge una critica alla ris. n. 88/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, la quale – nella misura in cui ammette che il cessionario in garanzia sia beneficiario effettivo pur restando il cedente titolare del credito – incorre in un’interpretatio abrogans dell’art. 26-quater, comma 4, lett. c) del d.P.R. n. 600/1973.