Con le attese sentenze 16 novembre 2021, nn. 34444 e 34445 – in cause patrocinate dal nostro studio – la sezione V della Corte di Cassazione interviene con chiarezza nell’annoso dibattito circa la distinzione tra le nozioni di credito “inesistente” e credito “non spettante”, rilevante sia ai fini sanzionatori sia per il “raddoppio” dei termini di accertamento/recupero.
La Corte ha stabilito che: “in tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l’applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dall’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008 … presuppone l’utilizzo non già di un mero credito “non spettante” bensì di un credito “inesistente”, per tale ultimo dovendo intendersi – ai sensi dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471/1997 (introdotto dall’art. 15 del d.lgs. n. 158/.2015) – il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, “reale”) e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972″.
Riportiamo il testo delle due sentenze e il commento di Giovanni Panzera da Empoli su IlSole24Ore del 18 novembre 2021.