Industria 4.0, per gli investimenti solo “prenotati” nel 2024 il plafond è quello del 2025

Giovanni Panzera da Empoli e Giulia Trasmondi sono intervenuti sulle pagine di ItaliaOggi in merito alle modalità di determinazione del credito d’imposta “Industria 4.0”. Molte imprese che nel 2024 hanno “prenotato” investimenti agevolabili con il credito d’imposta “Industria 4.0” da realizzare nel 2025, si interrogano infatti su quale sia il plafond annuale di spesa (€ 20 mln.) cui imputare tali investimenti, visti i dubbi manifestati al riguardo da alcuni interpreti. Come noto, la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 445) ha disposto la cessazione anticipata al 31 dicembre 2024 del credito d’imposta di cui al comma 1057-bis della legge n. 178/2020, che originariamente agevolava gli investimenti effettuati dal 2023 fino al 2025 (con coda al 30 giugno 2026). Contestualmente, il comma 446 del citato art. 1 ha reintrodotto l’agevolazione per gli investimenti effettuati nel 2025, limitandola però entro un tetto di spesa complessivo di € 2,2 mld., fatta eccezione per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024 (data di pubblicazione della legge di bilancio). Considerato il dato letterale della norma – secondo cui “il limite di cui al primo periodo non opera” per gli investimenti 2025 prenotati nel 2024 – il meccanismo di “prenotazione” previsto dal comma 446 rileva unicamente ai fini dell’esclusione dal tetto di spesa di € 2,2 mld., senza incidere sul regime agevolativo applicabile, che resta quello previsto dal medesimo comma 446 e sul conseguente plafond cui computare l’investimento (ossia quello del 2025). Del resto, a seguito della modifica legislativa, un investimento con acconto pagato e ordine accettato entro il 31 dicembre 2024, ma realizzato nel 2025 non potrebbe essere agevolato ai sensi del comma 1057-bis in quanto non “effettuato” nel 2024. A confermare questa interpretazione è anche il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 (come modificato il 16 giugno), che, pur richiamando per gli investimenti prenotati nel 2024 le modalità di comunicazione previste dal decreto 24 aprile 2024 (riferito al vecchio regime), li qualifica espressamente come investimenti 2025 non soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dal citato decreto del 15 maggio 2025 in quanto non rientranti nel tetto di spesa di € 2,2 mld. e, dunque, non soggetti agli obblighi di monitoraggio cui detta comunicazione è funzionale.