La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. 1 – in un giudizio patrocinato dal nostro Studio insieme al collega Nicola Mazza – ha confermato l’applicazione dell’esenzione IRES del 95% ai dividendi BankItalia percepiti da soggetti IAS/IFRS compliant.
In particolare, la CGT ha affermato che:
✔️ “l’art. 6, comma 6, d.l. 133/2013, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 5/2014, abbia una portata prevalentemente contabile, riferita alla rappresentazione di bilancio delle quote detenute in BDI dai soggetti partecipanti”;
✔️ “la riclassificazione obbligatoria riguarda solo i soggetti OIC (come le compagnie assicurative), mentre per i soggetti IAS vige la clausola di salvezza delle regole contabili internazionali (art. 4 d.lgs. 38/2005), espressamente richiamate dalla norma, le quali vietano la riclassificazione forzosa da AFS a HFT”;
✔️ “l’imposta sostitutiva […] ha riguardato il riallineamento del maggior valore delle quote BdI, non il regime IRES dei dividendi successivi”;
✔️ “interpretare la norma come idonea a determinare una tassazione integrale permanente contrasterebbe con i principi dell’IRES, violerebbe il divieto di doppia imposizione economica”.
Questa decisione rappresenta un importante precedente per tutti gli intermediari finanziari che detengono partecipazioni in Banca d’Italia e conferma la rilevanza della corretta classificazione di bilancio ai fini IRES.
Sentenza n. 149-01-2026 CGT II Piemonte
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