Dividendi Banca d’Italia esclusi al 95% anche per i soci IAS/IFRS

I dividendi erogati da Banca d’Italia in favore dei soci (in primis, le banche) che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS ed hanno classificato le relative azioni nel comparto “disponibili per la vendita” (“AFS”) presentano tutti i requisiti stabiliti dall’art. 89, comma 2 del TUIR per fruire del regime di esclusione al 95% dalla base imponibile IRES.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino, sez. 1, con sentenza n. 404 del 17 marzo u.s. (pres. Cervetti; rel. Ocone) ha confermato che le disposizioni (d.l. n. 133/2013 e legge n. 147/2013) emanate nel contesto della riforma dello Statuto di Banca d’Italia non stabiliscono alcuna disciplina fiscale speciale per le partecipazioni al capitale della stessa Banca, tale da comportare l’integrale tassazione dei relativi dividendi.

L’Agenzia delle Entrate ha al contrario sostenuto che, in seguito alla suddetta riforma – in base alla quale, inizialmente, occorreva cedere le quote eccedenti il 3% del capitale di Banca d’Italia entro 36 mesi – le partecipazioni avrebbero dovuto essere iscritte nel comparto “trading” (“HFT”), con la conseguente tassazione integrale dei dividendi per i soggetti IAS ex art. 89, comma 2-bis TUIR. La Corte ha respinto questa interpretazione, richiamando il principio contabile IAS 39, applicabile ratione temporis, che definisce le attività detenute per la negoziazione in base all’intenzione di venderle a breve termine o alla loro inclusione in un portafoglio gestito attivamente per generare profitto da fluttuazioni di prezzo. Nel caso di specie, la partecipazione in Banca d’Italia non è stata oggetto di negoziazione speculativa, ma ha rappresentato un investimento durevole. Inoltre, la riforma dello Statuto di Banca d’Italia non ha trovato piena attuazione, con l’innalzamento successivo del limite di partecipazione al 5%.

Un punto cruciale del giudizio riguarda l’interpretazione dell’art. 6, comma 6 del d.l. n. 133/2013. Questa norma originariamente imponeva ai partecipanti al capitale di Banca d’Italia di trasferire le quote nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione. Tuttavia, la versione novellata dalla legge di conversione n. 5/2014 ha fatto salva l’applicazione dei principi IAS/IFRS. Questa modifica chiarisce che l’obbligo di riclassificazione delle azioni BankItalia interessa esclusivamente i soggetti OIC-compliant che redigono il bilancio in base alle regole del codice civile, senza alcun effetto ai fini della dividend exemption.

Questa interpretazione è supportata anche dai lavori preparatori della legge di conversione, che mirava a preservare l’invarianza del regime fiscale dei dividendi distribuiti da Banca d’Italia. Per i soggetti OIC, infatti, l’art. 89 del TUIR prevede in ogni caso il regime di non imponibilità parziale al 95% dei dividendi percepiti, indipendentemente dalla classificazione in bilancio della partecipazione.

La CGT torinese ha inoltre sottolineato la diversità tra la fattispecie in esame e quella oggetto della sentenza n. 108/2023 della Corte Cost. In tale occasione, infatti, la Corte Cost. è intervenuta sulla questione di legittimità dell’art. 4, comma 12 del d.l. n. 66/2014, il quale ha introdotto un’imposta straordinaria del 26% sui “maggiori valori” delle partecipazioni in Banca d’Italia iscritti a seguito della citata riforma statutaria. I giudici di palazzo della Consulta hanno, in particolare, ritenuto che tale imposta non violi i suddetti principi costituzionali, posto che “alla luce della complessiva operazione di riforma del capitale della Banca d’Italia, l’iscrizione dei nuovi valori si è […] risolta nella evidente creazione di un nuovo valore per i titolari delle quote. […] La capacità contributiva a base dell’imposta censurata – che il legislatore impropriamente, in effetti, qualifica come «sostitutiva» di IRES, IRAP ed eventuali addizionali – è ricollegabile invero a un presupposto diverso dal possesso di un reddito, in relazione al quale soltanto potrebbe assumere rilievo la tassazione degli utili già avvenuta presso la Banca d’Italia”. La sentenza n. 108/2023, dunque, non si occupa dei profili concernenti gli effetti ai fini dell’IRES della riforma dello Statuto di BankItalia in capo ai soggetti passivi di tale imposta che applicano gli IAS e, dunque, men che meno del trattamento dei dividendi connessi alla detenzione, da parte dei medesimi soggetti, di partecipazioni al capitale di BankItalia.

Secondo la CGT di Torino, la Corte cost., nell’affermare che “l’istituzione dell’imposta sostitutiva comporta la radicale inapplicabilità all’aumento di valore delle quote di capitale della Banca d’Italia del regime PEX, previsto dal citato art. 87 t.u. imposte redditi”, “ha fornito una interpretazione consapevole dell’opportunità di non violare l’art. 163 del t.u. delle imposte sui redditi l’intento del legislatore per quanto concerne la disattivazione della PEX, è limitato alle conseguenze derivanti dall’aumento del capitale sociale della Banca d’Italia, onde evitare che le inevitabili plusvalenze del valore delle quote fossero assoggettate ad imposta ordinaria, non potendosi estendere alla distribuzione degli utili per l’ovvia disposizione dell’art. 163 del t.u. delle imposte sui redditi”.