L’istituto dell’adempimento collaborativo (o Cooperative compliance), introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Questo obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
Ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto, i soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali (rischi sia di adempimento che interpretativi), il c.d.“Tax Control Framework” o “TCF”, il quale può essere definito come l’insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volti a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali, una conduzione dell’impresa tale da minimizzare il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento.
L’adesione a detto regime è riservata ai contribuenti che conseguono un volume d’affari o di ricavi:
All’adesione al regime sono riconosciuti, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015, una serie di effetti di natura premiale, quali: (i) una procedura abbreviata di interpello preventivo; (ii) la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali; (iii) una causa di non punibilità relativamente alle fattispecie di reato previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; (iv) la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; etc..
L’art. 7-bis del D. Lgs. n. 128/2015 prevede inoltre un’adesione volontaria al regime di adempimento collaborativo: infatti, i contribuenti che non possiedono i requisiti soggettivi sopra indicati possono comunque optare per l’adozione del TCF, in base a quanto previsto dal menzionato art. 4, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Cosi come all’adesione ordinaria al regime, anche a quella volontaria si accompagnano vantaggi di carattere fiscale: segnatamente, (i) la disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello ex art. 11 della L. 212/2000, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali; (ii) lo scudo penale integrale per la dichiarazione infedele ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un’istanza di interpello di cui all’art. 11 della L. 212/2000, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti.
Lo Studio, mediante un team interno appositamente dedicato, garantisce l’assistenza alle imprese (e a gruppi di imprese) nella predisposizione dei modelli di gestione del rischio fiscale richiesti ai fini dell’accesso al regime di adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. 128/2015, coadiuvando le stesse in ogni passaggio necessario e consequenziale alla elaborazione della matrice: dalla fase delle interviste con le funzioni aziendali interessate e coinvolte nei processi fiscali, all’analisi della documentazione e policy relative ai presidi di controllo già adottati dalla società; dalla stesura e compilazione della matrice, all’assistenza nella implementazione di eventuali e/o necessari correttivi e/o aggiornamenti da apportare ai processi decisionali e di controllo a seguito dell’esperimento di apposite procedure di test.
Parallelamente alla descritta attività, lo Studio affianca le società che si siano già dotate di un valido ed efficace modello di TCF nell’attività di certificazione e/o attestazione del modello.
A tal riguardo, la prof. avv. Livia Salvini è: