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L'”indeducibilità” dell’IMU dall’IRAP: un’incoerente attuazione del presupposto alla luce della giurisprudenza costituzionale

Traendo spunto dai recenti interventi della Corte Costituzionale sul tema, l’articolo esamina i profili di illegittimità costituzionale della previsione di “indeducibilità” (da assumere più propriamente quale positiva tassazione) dell’IMU ai fini dell’IRAP escludendo che essi si risolvano nella mera pretesa di estendere le argomentazioni espresse dalla Corte in merito al ben diverso, anche sul piano storico evolutivo, divieto di deduzione previsto ai fini del reddito d’impresa IRPEF-IRES.
Al contrario, l’imposta comunale sugli immobili (oggi IMU) è stata, dall’introduzione dell’IRAP e fino al 2007 incluso, depurata dal valore della produzione netta. E ciò in coerente attuazione del presupposto impositivo, pena altrimenti la tassazione di un valore della produzione inesistente. Come l’ICI, anche l’IMU non ha elementi in comune con gli “oneri deducibili” disciplinati a fini agevolativi dal legislatore IRAP.
Infine, per mero paradosso, in ogni caso sarebbe necessario estendere anche all’IMU l’ipotetica agevolazione rappresentata dalla deducibilità dell’imposta unica comunale (IUC) e, in generale, dalla deducibilità dei tributi locali e degli oneri diversi di gestione.


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