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Il rimborso post accertamento dell’IVA non pagata dal cliente

Articolo di Giovanni Panzera da Empoli e Riccardo Sartori, pubblicato su Corriere Tributario 7/2020

Il termine biennale di decadenza del rimborso dell’IVA indebitamente versata, come definitivamente accertata dall’Amministrazione finanziaria, inizia a decorrere (non già dalla data dell’indebito versamento, bensì) dalla restituzione al cessionario dell’imposta addebitata in via di rivalsa, ai sensi dell’art. 30-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Residuano dubbi applicativi in relazione all’ipotesi – non infrequente nella prassi – in cui il cessionario non abbia versato al cedente l’imposta. In tale fattispecie, infatti, è sta-to sostenuto che, non essendovi alcuna restituzione dell’IVA al cessionario, il termine di decadenza dovrebbe decorrere dal giorno del versamento indebito. Tuttavia, i principi unionali di neutralità, effettività e proporzionalità inducono a ritenere che, anche in tale ipotesi, il predetto termine biennale decorra dal momento, successivo al versamento, in cui l’imposta cessa di essere neutrale per il cedente.

L’articolo completo è disponibile all’interno del numero 7/2020 di Corriere Tributario.