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Credito per le imposte estere: equivoci sull’antinomia tra normativa italiana e credito ordinario convenzionale

Con la risposta n. 101/2025, l’Agenzia delle Entrate continua a sostenere che la riduzione dell’imposta estera in proporzione alla quota imponibile in Italia del reddito estero (5% nel caso delle plusvalenze PEX e dei dividendi) stabilita dall’art. 165, comma 10, del T.U.I.R. trovi applicazione anche qualora una Convenzione per evitare le doppie imposizioni imponga all’Italia l’adozione del c.d. metodo del credito ordinario, con ciò stabilendo quale unico limite per la detrazione dell’imposta estera quello della quota di imposta italiana riferibile al reddito estero. L’Agenzia afferma – senza di fatto argomentare – l’assenza di contrasto tra la superiore fonte convenzionale e il citato comma 10, trascurando tuttavia l’impossibilità di applicare entrambe le norme in caso di parziale esclusione/esenzione in Italia del reddito estero. Se ne trae conferma a contrariis da alcuni più recenti Trattati che prevedono espressamente la falcidia dell’imposta estera configurandola in termini di lex specialis derogatoria.
Il fisco 20/2025


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