Il Decreto Anti-Ibridi (D.Lgs. 142/2018) contiene una disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi e si innesta in un ambito normativo sovrannazionale definito dalla Direttiva c.d. ATAD 1 (come modificata dalla Direttiva ATATD 2) e da due Report OCSE (Report HMA del 2015 e Report BMA del 2017). In termini generali, i disallineamenti si verificano quando vi sia divergenza tra gli ordinamenti tributari nazionali rispetto ad uno strumento finanziario od un trasferimento di strumento finanziario, ad un’entità o all’allocazione di componenti di reddito tra casa madre e sua stabile organizzazione (o tra stabili organizzazioni della medesima entità). Ad essere perseguiti sono gli effetti derivanti da tali disallineamenti in termini di: (i) deduzione di un componente negativo di reddito nello Stato del pagatore e non inclusione nel reddito del corrispondente componente positivo nello Stato del beneficiario (effetto di D/NI, deduction-non inclusion), e (ii) contemporanea deduzione del medesimo componente negativo di reddito in più giurisdizioni (DD, double deductions). La reazione predisposta dagli ordinamenti dotati di disciplina anti-hybrid è di tipo complesso, essendo stato approntato un sistema di: (i) reazioni primarie; (ii) reazioni subordinate alla carenza della reazione primaria, c.d. secondarie; (iii) reazioni suppletive, in relazione a pagamenti deducibili operati nei riguardi di un soggetto non residente che detiene una deduzione ibrida non risolta (i.e. un ibrido intercorrente con altro soggetto non soggetto a reazione primaria, né a reazione secondaria).
Allo scopo di stemperare l’antagonismo tra contribuente ed Erario, rispetto ad una disciplina oggettivamente complessa, e di consentirne un’applicazione trasparente e ad ampio spettro, il legislatore ha da ultimo introdotto una specifica disposizione esimente (art. 1, c. 6-bis, del d.lgs. n. 471/1997) che consente di disapplicare la sanzione amministrativa derivante dall’illecito di infedele dichiarazione (c.d. penalty protection), a condizione che il contribuente formi, comunichi all’Agenzia delle Entrate ed esibisca all’occorrenza, apposita documentazione pienamente illustrativa delle fattispecie di interesse dell’impresa che presentano uno più degli elementi costitutivi degli ibridi tipizzati (ibrido potenziale).
La relativa disciplina attuativa, che contiene le disposizioni tecniche riguardanti la formazione, la comunicazione e la conservazione della documentazione idonea allo scopo menzionato, è demandata al Decreto MEF 6 dicembre 2024.
Date queste premesse, appare più che opportuno per le imprese facenti parte di Gruppi multinazionali o che intrattengono rapporti (commerciali o finanziari) internazionali dotarsi di un pacchetto documentale idoneo, secondo le prescrizioni normative, a beneficiare della penalty protection. Per tale ragione, Salvini e Soci – Studio Legale Tributario fondato da F. Gallo ha dato vita ad una partnership strategica con lo Studio Legale Tributario Mazza, specializzato in temi complessi di fiscalità internazionale, allo scopo di riunire tutte le competenze necessarie per affiancare e supportare, attraverso modelli tecnici avanzati di propria ideazione, le funzioni fiscali delle Imprese, nella gestione sostanziale della disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi e nello svolgimento di tutte le attività necessarie al conseguimento della penalty protection.