Con la risposta n. 278/2022, l’Agenzia delle entrate sostiene che siano cedibili a terzi i soli crediti IVA scaturenti dai rimborsi trimestrali e dalla dichiarazione annuale, in quanto uniche fattispecie disciplinate da norme speciali tributarie. La risposta sembra tuttavia dimenticare la vigenza di un principio di libera cedibilità dei crediti tributari (IVA inclusa), sancito dal combinato disposto delle norme di diritto comune (artt. 1260 e 1261 c.c.) e della disciplina speciale della cessione dei crediti verso la Pubblica amministrazione di cui all’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. In linea con la giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi cedibili i crediti IVA scaturenti sia dai rimborsi richiesti dai non residenti UE (art. 38-ter D.P.R. n. 633/1972) sia dalle domande di ripetizione di un indebito versamento (art. 30-ter). Ne parla Giovanni Panzera da Empoli sull’ultimo numero de Il fisco (n. 26/2022).