Jurisprudence

Somministrazione irregolare di manodopera: impossibile l’automatica riqualificazione dei costi ai fini fiscali (CTR Roma, sent. 31 ottobre 2019, n. 6060/19)

Con la sentenza in commento i Giudici di Roma hanno annullato un avviso di accertamento in cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato una maggiore Irap a carico del contribuente, riqualificando i costi sostenuti da una società per un appalto di servizi di facchinaggio, in costi di lavoro dipendente.

In ambito tributario non è infrequente che l’Amministrazione finanziaria proceda, in sede di accertamento, a rideterminare i costi per servizi pagati dall’imprenditore come costi relativi a rapporti di lavoro subordinato e a recuperare, di conseguenza, i relativi oneri fiscali.

L’arresto annotato è particolarmente significativo perché la Commissione, argomentando dalla disciplina giuslavoristica sull’appalto e sul divieto di intermediazione di manodopera di cui al d.Lgs. 276/2003, ha ricavato un principio generale direttamente applicabile al comparto tributario.

Nella specie, la normativa giuslavoristica (cfr. art. 29, comma 3-bis, del d.Lgs. 276/2003) dispone che «Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo ».

Giova precisare che tale normativa si pone in discontinuità rispetto alla disciplina previgente (cfr. l. n. 1369 del 1960, art. 1) secondo la quale i lavoratori occupati in violazione delle norme sul divieto di intermediazione di manodopera, erano considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che ne avesse utilizzato, di fatto, le prestazioni.

Ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis citato, invece, in presenza di un contratto di appalto irregolare, è rimesso alla scelta del lavoratore di chiedere ed ottenere – tramite una sentenza, peraltro, costitutiva – l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello previsto nel contratto di lavoro inizialmente stipulato; qualora il lavoratore non intenda avvalersi di tale facoltà, egli rimarrà alle dipendenze dell’originario datore.

I Giudici tributari hanno chiarito che tale scelta non è circoscritta all’ambito strettamente lavoristico, ma costituisce il presupposto, logico ancor prima che giuridico, per la riqualificabilità del costo a fini fiscali. La Commissione Regionale, infatti, facendo giustamente notare che non è più consentito riqualificare ex lege l’appalto come rapporto di lavoro subordinato, ha impedito all’Amministrazione finanziaria di recuperare l’Irap calcolata sulla base della detta riqualificazione.

Da ciò si ricava che, quand’anche ci fossero i presupposti per configurare una irregolare somministrazione di manodopera, in assenza di una sentenza costitutiva del Giudice del lavoro, nessun recupero fiscale sarebbe consentito.

Il principio stabilito nella sentenza in commento riveste una portata generale, poiché lo stesso è invocabile tutte le volte in cui dall’automatica rideterminazione di un rapporto di lavoro subordinato derivi un maggior onere fiscale a carico del contribuente (cfr. in tal senso: Cass. n. 25014 dell’11 dicembre 2015 e Cass. n. 6722 del 15 marzo 2017 che si sono pronunciate sul recupero delle ritenute per redditi di lavoro dipendente).

 


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